Statuto
ART. 1 – COSTITUZIONE
1.1. È costituita, per volontà testamentaria di Roberto Longhi, una fondazione culturale denominata “Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi” che per brevità potrà essere chiamata semplicemente “Fondazione Longhi”.
ART. 2 – SEDE
2.1. La Fondazione ha sede in Firenze, Via Benedetto Fortini n. 30, nella villa “Il Tasso”, ove hanno abitato Roberto Longhi e Lucia Lopresti, quest’ultima più conosciuta con il nome d’arte di Anna Banti.
ART. 3 – SCOPI ISTITUZIONALI
3.1. La Fondazione si propone di raggiungere i seguenti scopi:
- favorire e sviluppare, con fondamento scientifico e rigore critico, gli studi di storia dell’arte, mantenendo vivi, specie tra i giovani, l’insegnamento culturale e il metodo di Roberto Longhi;
- istituire borse e premi di studio da assegnare a giovani studiosi, dando impulso alla formazione di nuovi “conoscitori” così come in vita aveva fatto Roberto Longhi;
- assicurare la conservazione, presso la villa “Il Tasso” di Firenze, del complesso di beni, opere d’arte, libri, fotografie e altri oggetti già appartenuti a Roberto Longhi e Anna Banti, che nel loro insieme costituiscono un’inscindibile universalità di beni culturali destinata a servizio degli studi di storia dell’arte e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- organizzare e svolgere corsi di alta specializzazione nel settore storico-artistico e corsi per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
3.2. La Fondazione non ha scopi di lucro, per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 – ATTIVITÀ
4.1. La Fondazione per realizzare gli scopi istituzionali potrà intraprendere e svolgere le seguenti attività nei settori della promozione della cultura e dell’arte, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e della formazione e precisamente:
- promuovere, organizzare, finanziare e svolgere studi, ricerche, indagini, seminari, lezioni, dibattiti, incontri, tavole rotonde, corsi di specializzazione e di aggiornamento, convegni e mostre di particolare importanza per la storia dell’arte e per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- consentire agli studiosi italiani e stranieri ammessi a frequentare la Fondazione, di accedere per i loro studi e ricerche alla biblioteca, alla fototeca specializzata, ai manoscritti di Roberto Longhi e di Anna Banti e di visitare la collezione costituita da dipinti, sculture e disegni già appartenuti in vita ai predetti coniugi Longhi;
- curare la pubblicazione di scritti, monografie, cataloghi, documenti, atti, bollettini, annali e riviste ed in particolare, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa l’opportunità, la pubblicazione degli scritti inediti di Roberto Longhi e Anna Banti;
- partecipare anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, agli studi, ricerche ed altre iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione, conservazione e restauro di opere d’arte, avvalendosi di tutte le moderne tecnologie;
- collaborare con altri enti ed istituzioni, sia italiani che stranieri, all’attuazione di progetti connessi agli scopi della Fondazione;
- stipulare accordi con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, l’Unione Europea, per lo svolgimento in regime convenzionato e di accreditamento delle attività riguardanti gli scopi istituzionale;
- partecipare ad associazioni, consorzi e altri organismi, onde meglio perseguire gli scopi della Fondazione;
- consentire, previa domanda, ai borsisti, agli ex borsisti e ad altri studiosi, la consultazione dei manoscritti di qualunque natura, anche epistolare e documentaria, lasciati da Anna Banti e Roberto Longhi e conservati negli archivi della Fondazione, restando però di competenza del Consiglio Direttivo decidere in ordine all’utilizzazione dei suddetti manoscritti.
4.2. La Fondazione potrà svolgere altre attività, purché direttamente connesse o strumentali a quelle istituzionali.
4.3. Sempre per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto.
ART. 5 – PATRIMONIO
5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalla biblioteca, fototeca, collezione d’arte figurativa e dagli altri strumenti di studio che Roberto Longhi ha destinato per testamento alla Fondazione;
- dalla villa “Il Tasso” posta in Firenze, Via Benedetto Fortini n. 30, che Anna Banti in vita ha donato alla Fondazione;
- dai beni immobili, mobili e arredi che Anna Banti ha devoluto per testamento a favore della Fondazione;
- dai diritti d’autore relativi alle opere di Roberto Longhi e Anna Banti;
- dal fondo di dotazione costituito con i titoli e le somme di denaro che Anna Banti ha attribuito a favore della Fondazione, istituendola per testamento sua erede universale;
- dai successivi incrementi del fondo di dotazione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- dagli altri beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da eventuali elargizioni liberali espressamente destinate ad incrementare il patrimonio.
ART. 6 – ENTRATE DELLA FONDAZIONE
6.1. Per perseguire le finalità istituzionali e per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone:
- dei redditi del suo patrimonio;
- dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse;
- dei contributi elargiti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e da altri Enti Pubblici, nonché da persone, imprese, società ed enti privati;
- dalle erogazioni liberali in denaro ricevute anche occasionalmente da sostenitori e altri sovventori;
- dalle somme derivanti dall’alienazione di quei beni mobili e immobili per i quali il Consiglio Direttivo accerti che non servono al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
ART. 7 – BORSE E PREMI DI STUDIO
7.1. Le borse di studio istituite dalla Fondazione saranno assegnate mediante concorsi per titoli a favore di giovani di età non superiore a trenta anni, di nazionalità italiana o straniera, che abbiano conseguito in Italia o all’Estero la laurea o titolo equipollente con tesi in storia dell’arte.
7.2. Il Consiglio Direttivo provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio fissando nei singoli bandi: i requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi; l’entità, la durata e le modalità di erogazione delle borse; le scadenze per la presentazione delle domande e dei titoli.
7.3. La Commissione Scientifica provvede alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria dei concorrenti, rimettendo al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo la decisione sull’approvazione definitiva della graduatoria.
7.4. I premi di studio hanno carattere straordinario e possono essere istituiti dal Consiglio Direttivo il quale all’uopo stabilirà l’ammontare in denaro dei singoli premi, le finalità, i termini, le condizioni, le modalità per la loro assegnazione, nonché i criteri per la scelta dei beneficiari.
ART. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
8.1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- la Commissione Scientifica;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo quanto stabilirà l’Accademia Nazionale dei Lincei al momento della nomina.
9.2. I Consiglieri vengono nominati dall’Accademia Nazionale dei Lincei e restano in carica cinque anni a partire dalla data della nomina e sono rieleggibili.
9.3. Se per qualsiasi causa uno o più Consiglieri vengono a cessare nel corso del quinquennio, l’Accademia Nazionale dei Lincei provvederà a sostituirli e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.
ART. 10 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1 Il Consiglio Direttivo provvede in merito:
- ai programmi, agli indirizzi ed all’attività della Fondazione, nonché alla definizione e attuazione dei programmi operativi riguardanti lo svolgimento delle attività istituzionali;
- alla redazione ed approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo per l’esercizio che inizia il 1° gennaio successivo;
- alla formazione ed approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre, accompagnandolo con apposita relazione sull’andamento della gestione amministrativa e culturale della Fondazione;
- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- all’accettazione di donazioni, elargizioni liberali e lasciti testamentari effettuati a favore della Fondazione, ivi compresi gli apporti di nuovi fondatori che intendono partecipare alla Fondazione;
- all’amministrazione del patrimonio e delle risorse finanziarie della Fondazione;
- all’assunzione e licenziamento del personale dipendente, determinando il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme in vigore;
- all’eventuale nomina del Segretario della Fondazione, determinando le sue mansioni e il suo trattamento giuridico ed economico;
- alle modifiche statutarie da sottoporre per l’approvazione alle competenti autorità;
- all’adozione di regolamenti interni per disciplinare lo svolgimento dell’attività nonché l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione stessa;
- al compimento di qualsiasi altro atto inerente alla gestione e all’impiego del patrimonio e delle sue rendite nonché allo svolgimento delle attività della Fondazione.
10.2 Onde provvedere alla gestione, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, utile o necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali e per lo svolgimento della propria attività.
10.3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte di propri poteri inerenti alla gestione corrente e all’ordinaria amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente oppure ai singoli consiglieri.
10.4. Su determinati problemi e questioni, specie di carattere finanziario, tecnico e amministrativo, il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza di persone particolarmente esperte e qualificate nei predetti settori, che potranno essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per dare il loro parere che comunque non sarà vincolante.
ART. 11 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed è investito della rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
11.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.
11.3. In base ad apposite delibere del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà rilasciare, anche a favore di estranei, deleghe e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti, concernenti la gestione corrente e l’ordinaria amministrazione della Fondazione.
11.4. Il Presidente sovraintende al buon andamento della Fondazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni e dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
ART. 12 – FUNZIONAMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei consiglieri in carica.
12.2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione trasmessa anche per fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con le stesse modalità, almeno tre giorni prima della data della riunione.
12.3. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.
12.4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s’intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
12.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente oppure dal consigliere più anziano di età.
12.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono essere inviati a presenziare il Presidente della Commissione Scientifica, il Segretario, il Direttore Scientifico, se nominato, e gli eventuali esperti e consulenti esterni designati dallo stesso consiglio.
ART. 13 – SEGRETARIO
13.1. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra persone estranee, un Segretario con il compito di assistere il Presidente nella gestione della Fondazione.
13.2. Le mansioni del Segretario saranno determinate dal Consiglio Direttivo con propria delibera.
13.3. Il Segretario provvede a verbalizzare lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo.
13.4. Qualora il Segretario non sia un dipendente della Fondazione, il Consiglio Direttivo al momento della sua nomina provvederà a stabilire la durata dell’incarico e il compenso.
ART. 14 – COMMISSIONE SCIENTIFICA
14.1. La Commissione Scientifica è formata da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza nel campo della storia dell’arte.
14.2. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei componenti della Commissione Scientifica, determinandone anche il numero.
14.3. Fanno parte di diritto della Commissione Scientifica il Presidente del Consiglio Direttivo e il Direttore Scientifico, se nominato.
14.4. Funge da Segretario il Direttore Scientifico, se nominato, altrimenti il Segretario del Consiglio Direttivo.
14.5. I membri della Commissione Scientifica durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
14.6. In caso di dimissioni o di permanente impedimento ovvero di decesso di un membro, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il rimanente periodo del mandato.
14.7. La Commissione Scientifica nomina nel suo seno il Presidente che provvederà a riunirla ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
14.8. Il suo funzionamento avverrà secondo le regole già previste per il Consiglio Direttivo.
ART. 15 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
15.1. La Commissione Scientifica propone al Consiglio Direttivo i piani ed i programmi di studio, le lezioni, le esercitazioni, le ricerche, le pubblicazioni, nonché le modalità ed i termini per partecipare ai concorsi per borse di studio; forma la graduatoria di merito dei concorrenti alle borse ed ai premi che il Consiglio Direttivo, stabilendone la misura, delibererà di erogare nei limiti del bilancio preventivo di ogni esercizio; propone le opere e gli scritti da pubblicare; predispone prima dell’inizio di ogni anno accademico il programma dell’attività scientifica e didattica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 16 – ESERCIZI E BILANCIO
16.1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio verrà redatto, osservando le norme di legge in vigore, il bilancio con il rendiconto economico e finanziario della gestione, accompagnato da apposita relazione illustrativa sia del Consiglio Direttivo che del Collegio dei Revisori dei Conti.
16.2. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, entro trenta giorni dall’approvazione, verranno trasmessi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme a una relazione sull’attività culturale svolta dalla Fondazione.
ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
17.1. Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili, sono devoluti al Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Accademia Nazionale dei Lincei.
17.2. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
17.3. I Revisori dei Conti restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati.
17.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo che devono essere presentate al Consiglio Direttivo unitamente ai bilanci.
ART. 18 – ACCESSO E FREQUENZA ALLA FONDAZIONE
18.1. Le modalità e le condizioni per l’accesso e la frequenza alla Fondazione e per la visita dei locali ove sono CONSERVATE le collezioni d’arte e i documenti d’archivio, vengono disciplinate con apposite norme regolamentari approvate dal Consiglio Direttivo.
ART. 19 – GRATUITÀ DELLE CARICHE
19.1. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e la carica di Presidente della Commissione Scientifica sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
20.1. Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse un’altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, la Fondazione cesserà di esistere e tutti i suoi beni, secondo quanto disposto da Roberto Longhi con testamento, e sotto l’osservanza delle norme inderogabili di legge in vigore, si devolveranno a favore dell’Accademia Nazionale dei Lincei con sede in Roma, la quale è un’istituzione che persegue fini di pubblica utilità.
ART. 21 – SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE
21.1. Qualora venisse costituita un’associazione di Amici della Fondazione Longhi, questa, operando in piena autonomia ma in armonia con i progetti e gli scopi della Fondazione, potrà sostenere la sua attività sul piano economico, finanziario, organizzativo e culturale.
ART. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
22.1. Per quant’altro non espressamente previsto dal presente statuto la Fondazione è disciplinata dalle vigenti norme di legge.